Onorevoli Deputati! - 1. Generalità. La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie mira a proteggere le lingue regionali o minoritarie e promuovere il loro utilizzo al fine di salvaguardare l'eredità e le tradizioni culturali europee, nonché il rispetto della volontà dei singoli di potere usare tali lingue nell'ambito delle attività pubbliche o private.
2. Origini e sviluppo dell'esercizio. La ragion d'essere dello strumento deriva dalla constatazione dell'importanza rivestita dalle lingue minoritarie o regionali in alcuni territori e dalla necessità di preservarne l'esistenza attraverso misure specifiche da parte dei Paesi membri dell'Unione europea e contraenti nel più ampio contesto della salvaguardia del patrimonio culturale europeo. Tra le misure da adottare si segnalano il rispetto per l'area geografica di ciascuna lingua e l'incoraggiamento all'uso di tali lingue attraverso adeguate misure di insegnamento.
La Carta propone, inoltre, misure specifiche per promuovere tali lingue anche nel campo pubblico, in settori quali quelli dell'educazione, della giustizia, dei mezzi d'informazione, delle attività culturali, economiche e sociali.
Ogni Parte deve acconsentire ad un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra l'elenco delle misure da adottare.
3. Contenuto dello strumento. Il documento comprende un Preambolo e 23 articoli suddivisi in 5 parti:
parte I: «Disposizioni generali», contiene 6 articoli;
parte II: «Obiettivi e princìpi perseguiti conformemente all'articolo 2 paragrafo 1», contiene un articolo;
parte III: «Misure a favore dell'uso di lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica, da adottare conformemente agli impegni sottoscritti in virtù dell'articolo 2 paragrafo 2», contiene 7 articoli;
parte IV: «Applicazione della Carta», contiene 3 articoli;
parte V: «Disposizioni finali», contiene 6 articoli.
4. Il Preambolo. Il Preambolo illustra nei «considerando» l'importanza di incentivare l'uso delle lingue minoritarie al fine di rafforzare l'unità tra i membri firmatari e di proteggere espressioni linguistiche che rischiano di estinguersi, contribuendo in tale modo a mantenere e a sviluppare le tradizioni e le eredità culturali europee. L'uso di tali lingue nella vita pubblica e privata è un diritto inalienabile conforme ai princìpi della Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e allo spirito della Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Si sottolinea inoltre il fatto che la promozione di tali lingue regionali non deve avvenire a scapito di quelle ufficiali.
5. Parte I (articoli da 1 a 6). La parte I contiene la definizione di «lingue regionali o minoritarie», lingue diverse da quella ufficiale e parlate da una piccola parte della popolazione presente su un territorio.
Per ciò che concerne le lingue minoritarie da indicare al momento della ratifica, accettazione o approvazione (conformemente all'articolo 3), ogni Parte deve applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della parte III della Carta, di cui almeno tre scelti da ognuno degli articoli 8 e 12, e uno da ognuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.
6. Parte II (articolo 7). Riconosce che le minoranze linguistiche sono espressione di ricchezza culturale e che come tali devono essere salvaguardate dal rischio di estinzione nel rispetto dell'area geografica nella quale sono usate. Si esprime l'auspicio dell'uso della lingua minoritaria nelle sue
7. Parte III (articoli da 8 a 14). Le Parti si impegnano a prevedere l'insegnamento della lingua regionale parlata nel proprio territorio a tutti i livelli, dalla scuola materna all'istruzione universitaria (articolo 8).
Le Parti si impegnano a dare adeguata protezione legale ai cittadini che si esprimono in una determinata lingua regionale. Esse dichiarano di fare quanto possibile per rendere accessibile i testi legislativi nazionali più importanti a coloro che parlano tali idiomi (articolo 9).
Per le circoscrizioni amministrative dello Stato nelle quali risiedono persone che parlano tali lingue, le Parti si impegnano, dove possibile, a fare in modo che queste persone vedano protetti i loro diritti in campo amministrativo, cosìcché possano, ad esempio, avere formulari legislativi, nonché la possibilità di redigere documenti direttamente in tali lingue, o impiegare questi idiomi in dibattiti e assemblee, senza esclusione tuttavia della lingua ufficiale. Per fare in modo che ciò sia possibile, le Parti si impegnano a prendere una o più di queste misure: a) traduzione o interpretazione; b) impiego di un maggior numero di funzionari; c) soddisfare le richieste di funzionari pubblici che conoscono una lingua regionale ad avere un posto di lavoro nel territorio dove essa è parlata (articolo 10).
Le Parti si impegnano a creare quanto meno una stazione radio e un canale televisivo nelle lingue originali, ad incoraggiare la creazione di almeno un quotidiano redatto in una di tali lingue e a sostenere la formazione dei giornalisti (articolo 11).
Le Parti danno la propria disponibilità a favorire e incoraggiare attività culturali attraverso la creazione di librerie, videoteche, centri culturali, musei, teatri e cinema (articolo 12).
Per ciò che concerne le attività economiche e sociali, le Parti si impegnano ad escludere dalla loro legislazione tutte le disposizioni che limitano, senza ragione, il ricorso alle lingue regionali nei documenti relativi alla vita economica o sociale; si impegnano inoltre a ridefinire le loro regolamentazioni bancarie e finanziarie in tale senso (articolo 13).
Le Parti si impegnano ad applicare accordi bilaterali e multilaterali negli Stati dove sono presenti le medesime lingue regionali, in modo da favorire i contatti tra le persone che usano lo stesso idioma (articolo 14).
8. Parte IV (articoli da 15 a 17). Le Parti presenteranno periodicamente al Segretario generale del Consiglio d'Europa un rapporto sulla politica seguìta, rendendo pubblici i loro rapporti (articolo 15). Tali rapporti saranno poi esaminati da un comitato di esperti.
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa redigerà un rapporto biennale dettagliato sull'applicazione della Carta, che verrà consegnato all'Assemblea parlamentare (articolo 16).
Il comitato di esperti sarà formato da un membro per ogni Parte, designato dal Comitato dei Ministri, in base ad una lista di persone con competenze riconosciute nelle materie trattate dalla Carta. Tali esperti sono nominati per un periodo di sei anni con mandato rinnovabile (articolo 17).
9. Parte V (articoli da 18 a 23). Gli ultimi sei articoli contengono le clausole finali. La Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa ed è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione (articolo 18).
La Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui
Paragrafi individuati da parte dell'Italia.
Da parte italiana la firma della Carta è stata seguita dalla predisposizione di un'apposita legge in materia, in modo da poter già disporre di una normativa coerente con le prescrizioni della Carta. La legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» è da considerarsi pertanto un recepimento sostanziale della Carta nell'ordinamento interno italiano.
All'atto della ratifica ogni Parte contraente dichiarerà (articolo 3, paragrafo 1) a quali lingue regionali o minoritarie si applicheranno i paragrafi scelti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2. Per l'Italia le lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo sono considerate lingue minoritarie sul proprio territorio; tali lingue sono già oggetto di tutela in base al disposto dell'articolo 2 della citata legge n. 482 del 1999.
L'elenco delle minoranze viene specificato in conformità a quanto sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, di tale Carta, la Repubblica italiana applicherà a queste lingue i seguenti paragrafi scelti tra le disposizioni contenute nella parte III della Carta.
Articolo 8 riguardante l'insegnamento.
Per quanto riguarda l'insegnamento, le Parti, all'interno del territorio in cui sono usate queste lingue, e senza pregiudizio all'insegnamento delle lingue ufficiali di Stato, si impegnano a: in materia di istruzione prescolare: 1,a), fare in modo che nell'istruzione prescolare sia presente l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie rilevanti (anche per gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); in materia di istruzione primaria: 1,b),(i), fare in modo che nell'istruzione primaria sia presente l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie interessate (riguarda gli sloveni e i tedeschi); 1,b),(ii) fare in modo che una parte sostanziale dell'istruzione primaria sia impartita nella lingua o nelle lingue regionali o minoritarie interessate (riguarda solo i francofoni); 1,b),(iii), provvedere, nel corso dell'educazione primaria, all'insegnamento della lingua regionale o minoritaria rilevante, come facente parte del curriculum (riguarda solo i ladini); in materia di istruzione secondaria: 1,c),(i), fare in modo che gli insegnamenti nella scuola secondaria siano impartiti nella lingua o nelle lingue regionali o minoritarie interessate (riguarda gli sloveni e i tedeschi); 1,c),(ii), fare in modo che una parte sostanziale degli insegnamenti nella scuola secondaria sia impartita nella lingua o nelle lingue regionali o minoritarie interessate (riguarda solo i francofoni); 1,c),(iii), provvedere, nel corso dell'educazione secondaria, all'insegnamento della lingua regionale o minoritaria rilevante, come facente parte del curriculum (riguarda
Articolo 9 riguardante la giustizia.
Relativamente ai distretti giudiziari in cui il numero di residenti facenti uso delle lingue regionali o minoritarie giustifichi le misure specificate, secondo la situazione di ciascuna lingua e a condizione che l'uso delle facilitazioni offerte o permesse dall'articolo 9 non sia considerato dal giudice come un intralcio per la corretta amministrazione della giustizia, le Parti si impegnano a prevedere che:
1,a),(i), nelle procedure penali le corti conducano i processi nella lingua regionale o minoritaria, qualora una parte lo richieda (riguarda solo i tedeschi); 1,a),(ii), nelle procedure penali venga garantito all'accusato il diritto di esprimersi nella propria lingua minoritaria o regionale (riguarda sloveni, francofoni, tedeschi e ladini); 1,a),(iii), nelle procedure penali le prove scritte od orali non siano considerate inaccettabili solo perché esse vengono formulate in una lingua regionale o minoritaria (riguarda sloveni e tedeschi); 1,a),(iv), nelle procedure penali vengano stabiliti gli atti connessi a una procedura giudiziaria nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda solo i tedeschi); 1,b),(i), nelle procedure civili, le corti conducano tali processi nella lingua regionale o minoritaria, qualora una parte lo richieda (riguarda solo i tedeschi); 1,b),(ii), alla persona sia permesso di comparire davanti alla corte, ogni volta che viene discussa una causa, potendo usare la propria lingua regionale o minoritaria senza incorrere in costi aggiuntivi (riguarda sloveni, francofoni, tedeschi e ladini); 1,b),(iii), possano essere prodotti documenti e prove nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda sloveni, francofoni, tedeschi e ladini); 1,c),(i), nelle procedure davanti alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa la corte conduca le procedure nelle lingue regionali o minoritarie, qualora ci sia una richiesta proveniente da una delle parti (riguarda solo i tedeschi); 1,c),(ii), nelle procedure davanti alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa, la persona possa comparire davanti alla corte potendo usare la propria lingua regionale o minoritaria senza incorrere in costi aggiuntivi (riguarda solo i tedeschi); 1,c),(iii), nelle procedure davanti alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa possano essere prodotti documenti e prove nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda solo i tedeschi); 2,c), non venga rifiutata la validità degli atti
Articolo 10 riguardante le autorità amministrative e i servizi pubblici.
1. Nelle circoscrizioni delle autorità amministrative dello Stato nelle quali risiede un numero di persone che usano lingue regionali o minoritarie che giustifichi le misure che seguono, e secondo le situazioni di ogni lingua, le Parti, per quanto è nelle loro possibilità, si impegnano a: per quanto concerne la presentazione di domande orali e scritte (Stato): 1,a),(i), assicurare che le autorità amministrative utilizzino le lingue regionali o minoritarie (riguarda solo i tedeschi); 1,a),(ii), assicurare che coloro che sono a contatto con il pubblico usino le lingue regionali o minoritarie con le persone che le parlano (riguarda solo i francofoni); 1,a),(iii), assicurare che coloro che parlano tali lingue regionali o minoritarie possano presentare delle domande orali e scritte, e ricevere una risposta nella stessa lingua regionale o minoritaria usata (riguarda gli sloveni e i ladini); per quanto concerne i moduli in lingua: 1,b), mettere a disposizione formulari e testi amministrativi di uso corrente per la popolazione nelle lingue regionali o minoritarie, oppure in versioni bilingui (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); per quanto concerne i documenti in lingua: 1,c), permettere alle autorità amministrative di redigere documenti in una lingua regionale o minoritaria (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).
2. Per ciò che concerne le autorità locali e regionali sui territori nei quali risiede un numero di interlocutori di lingue regionali o minoritarie che giustifichi le misure riportate a seguire, le Parti si impegnano a permettere e ad incoraggiare: per quanto concerne l'uso della lingua: 2,a), l'uso delle lingue regionali o minoritarie all'interno dell'amministrazione regionale o locale (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); per quanto concerne domande orali e scritte (enti locali): 2,b), la possibilità per coloro che parlano una lingua regionale o minoritaria di presentare domande orali o scritte in una di queste lingue (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); per quanto concerne la pubblicazione di testi ufficiali: 2,c), la pubblicazione da parte di collettività regionali di testi ufficiali anche nelle lingue regionali o minoritarie rilevanti (riguarda francofoni e tedeschi); 2,d), la pubblicazione da parte di collettività locali di testi ufficiali anche nelle loro lingue regionali o minoritarie; per quanto concerne i dibattiti assembleari: 2,e), l'uso da parte di collettività regionali, di lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere l'uso della lingua ufficiale (o delle lingue ufficiali) dello Stato (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); 2,f), l'uso da parte di collettività locali di lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere l'uso della lingua ufficiale (o delle lingue ufficiali) dello Stato (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); per quanto concerne la toponomastica: 2,g), l'impiego o l'adozione, se necessario in congiunzione alla denominazione della lingua ufficiale (o delle lingue ufficiali), di forme tradizionali e corrette di toponomastica nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).
3. Per ciò che concerne i servizi pubblici assicurati da autorità amministrative o da altre persone che agiscono per loro conto, le Parti contraenti si impegnano, sui territori nei quali vengono parlate le lingue regionali o minoritarie, in funzione della situazione di ogni lingua e nella misura in cui ciò è ragionevolmente possibile, a: per quanto riguarda i servizi pubblici: 3,a), assicurare che le lingue regionali o minoritarie siano impiegate in occasione della presentazione del servizio (riguarda francofoni e tedeschi); 3,b), permettere a coloro che parlano tali lingue regionali o minoritarie di formulare una domanda e ricevere una risposta nella stessa lingua da loro utilizzata (riguarda sloveni e ladini).
Articolo 11 in materia di mezzi di comunicazione.
1. Le Parti si impegnano, per coloro che parlano quelle lingue regionali o minoritarie all'interno dei territori in cui esse vengono parlate, a: per quanto concerne la radio e la televisione: 1,a),(iii), prendere adeguati provvedimenti affinché i radiodiffusori offrano programmi nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); per quanto concerne la diffusione di programmi radio televisivi: 1,b),(ii), incoraggiare e facilitare le trasmissioni radio nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); 1,c),(ii), incoraggiare e facilitare i programmi di trasmissione televisiva nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); per quanto concerne la diffusione di audiovisivi: 1,d), incoraggiare e facilitare la produzione e la distribuzione di lavori audio e audiovisivi nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini); per quanto concerne l'editoria: 1,e),(i), incoraggiare e facilitare la creazione e il mantenimento di almeno un quotidiano nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda gli sloveni e i tedeschi); 1,e),(ii), incoraggiare e facilitare la pubblicazione di articoli di giornali nelle lingue regionali o minoritarie (riguarda i francofoni e i ladini).
2. Per quanto concerne la libertà di trasmissione televisiva: le Parti si impegnano a garantire libertà di ricezione diretta di programmi radio-televisivi da Paesi confinanti in una lingua usata in una forma simile o identica alla lingua regionale o minoritaria e a non opporsi alla ritrasmissione di trasmissioni radio-televisive nella stessa lingua. Le Parti assicurano anche che non saranno apposte restrizioni alla libertà di espressione e alla libera circolazione di informazioni sui quotidiani in una lingua usata in un modo identico o simile ad una lingua regionale o minoritaria. L'esercizio delle citate libertà può essere soggetto ad alcune formalità, condizioni, restrizioni e penalità come prescritto dalla legge che sono necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, integrità territoriale o sicurezza pubblica, per la prevenzione di disordini o crimini, per la protezione della salute, dei diritti e per mantenere l'autorità e l'imparzialità della magistratura (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).
3. Per quanto concerne la libertà di comunicazione: le Parti si impegnano ad assicurare che gli interessi di coloro che usano le lingue regionali o minoritarie siano rappresentati o presi in considerazione come stabilito in accordo con la legge, per garantire la libertà e il pluralismo dei mezzi di informazione (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).
Articolo 12 riguardante le attività e infrastrutture culturali.
Con riguardo ad attività e infrastrutture culturali - librerie, videoteche, biblioteche, musei, centri culturali, archivi, teatri e cinema, così come produzioni di film, opere letterarie, forme di espressione
Articolo 13 riguardante la vita economica e sociale.
Norme non discriminatorie: 1,c), con riguardo alle attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, all'interno del proprio territorio nazionale, ad opporsi alle pratiche volte a scoraggiare l'uso delle lingue regionali o minoritarie in connessione con attività economiche e sociali (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).
Articolo 14 riguardante gli scambi transfrontalieri.
Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera: 1,a), le Parti si impegnano ad applicare accordi bilaterali e multilaterali già esistenti che legano le Parti stesse con gli Stati in cui sono usate le stesse lingue in una forma uguale o simile, ovvero, se necessario, a cercare di concludere tali accordi in modo da incoraggiare e rafforzare i contatti tra coloro che parlano la stessa lingua regionale o minoritaria nei campi concernenti la cultura, l'educazione, l'informazione (riguarda solo gli sloveni); 1,b), le Parti si impegnano al fine di facilitare e promuovere la cooperazione oltre frontiera, in particolare tra quelle regioni o autorità locali nel cui territorio è usata la stessa lingua regionale o minoritaria (riguarda gli sloveni, i francofoni, i tedeschi e i ladini).
Sul piano generale, per quanto attiene agli oneri derivanti dalla Carta europea per le lingue regionali o minoritarie si precisa che la ratifica ed esecuzione dell'atto internazionale non comporta ulteriori oneri finanziari in quanto le misure di tutela contenute nei paragrafi e alinee, che l'Italia intende applicare, sono ricomprese nelle disposizioni normative della legge 15 dicembre 1999, n. 482, che prevede appositi fondi. In ordine alle iniziative di tutela concorrente (articoli 10, 11 e 12) si fa presente che nel documento del Coordinamento interregionale (allegato 3) è affermato che gli adempimenti non coperti dai fondi previsti dalla citata legge n. 482 del 1999 risultano totalmente a carico delle regioni e degli enti locali.
Infine, per quanto attiene all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della Carta, si precisa che eventuali ulteriori riconoscimenti a favore di altre minoranze linguistiche, effettuati dopo la ratifica della medesima Carta, dovranno trovare copertura attraverso provvedimenti ad hoc.